Che cos'è il TFM - Trattamento di fine Mandato
La scelta circa la destinazione del proprio TFR deve essere consapevole, perciò il primo passo da compiere è di informarsi con persone esperte in modo che possano rispondere a tutte le tue domande.

CHE COS'E' IL TFM
Uno degli istituti contrattuali di utilizzo più diffuso nel mondo aziendale è il trattamento di fine mandato, meglio definito dalla normativa fiscale quale «indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa». L'art. 70 del D.P.R. n. 9177 1986 introduce infatti la possibilità che vengano effettuati accantonamenti relativi all'indennità di fine rapporto riconosciute ai titolari di un rapporto di collaborazione. Volendo individuare i potenziali beneficiari di tale emolumento, alla luce di quanto previsto nell'art. 49, 2° comma, possono citarsi in via esemplificativa ma non esaustiva: gli amministratori di società di capitali e/o di persone, i sindaci, i procuratori, i revisori non professionisti, i consulenti non esercenti una professione (consulenti esterni). La normativa prevede poi in maniera pedissequa gli adempimenti amministrativi ai quali debba attenersi l'azienda che intenda riconoscere ed erogare tale indennità. La motivazione di tale previsione risiede nella normativa fiscale che riconosce a tale trattamento il regime della tassazione separata (artt. 16 e 18, D.P.R. n. 917/1986) con l'utilizzo quindi di una aliquota media e non dell'ordinaria aliquota Irpef; si pongono allora previsioni normative per evitare comportamenti di carattere elusivo. Ai fini infatti dell'applicazione di tale regime agevolativo è previsto che «il diritto all'indennità risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto» (art. 16, comma 1 Tuir). Si vuole così rendere non praticabile l'eventuale intento di attribuzione di una indennità, con efficacia retroattiva, nell'imminenza dell'estinzione del rapporto. L'atto di data certa è necessario sia in sede di prima nomina che di rinnovo della carica o dell'incarico. Una semplice delibera assembleare può fungere allo scopo purché sul verbale sia apposta una data "legale", per ottenere la quale le modalità possono essere rappresentate dal timbro dell'Ufficio del Registro, dalla vidimazione alla Cancelleria del Tribunale, dall'acquisizione di un numero di repertorio del notaio, dalla comunicazione all' amministratore o collaboratore con raccomandata in plico senza busta. Per rendere poi possibile il riconoscimento fiscale secondo il principio di competenza dell'accantonamento operato da parte dell'azienda, la quota annua deve essere certa e oggettivamente determinabile (art. 75, D.P.R. n. 917/1986). L'indennità, i cui presupposti sono rinvenibili nel rapporto di collaborazione, nell'accordo tra azienda e collaboratore e nella non continuatività della fonte reddituale, può essere stabilita in misura fissa, percentuale sul compenso annuo o proporzionalmente ad alcune grandezze del bilancio. Nella prassi l'importo destinato alla costituzione del trattamento di fine mandato viene sottratto dal compenso annuo oppure accantonato in aggiunta ad esso. Dal punto di vista fiscale la società deduce dal reddito di impresa la quota annua di indennità mentre per l'amministratore o collaboratore tali quote non costituiscono reddito. L'indennità incassata dall'amministratore o collaboratore, erogata al netto della ritenuta di acconto del 20%, è soggetta ad Irpef con tassazione separata. L'Agenzia delle entrate provvederà al ricalcolo dell'imposta con il criterio della tassazione separata applicando l'aliquota corrispondente al reddito medio del biennio precedente ovvero, se più favorevole all'amministratore, l'aliquota dell'anno di pagamento. Dal punto di vista previdenziale il Tfm è soggetto al contributo previdenziale dovuto alla Gestione separata Inps entro il massimale contributivo. Il contributo previdenziale va calcolato sull'importo dell'indennità al lordo della ritenuta fiscale del 20%.
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