Uno
degli istituti contrattuali di utilizzo
più diffuso nel mondo aziendale
è il trattamento di fine mandato,
meglio definito dalla normativa fiscale
quale «indennità di fine
rapporto di collaborazione coordinata
e continuativa». L'art. 70 del D.P.R.
n. 9177 1986 introduce infatti la possibilità
che vengano effettuati accantonamenti
relativi all'indennità di fine
rapporto riconosciute ai titolari di un
rapporto di collaborazione. Volendo individuare
i potenziali beneficiari di tale emolumento,
alla luce di quanto previsto nell'art.
49, 2° comma, possono citarsi in via
esemplificativa ma non esaustiva: gli
amministratori di società di capitali
e/o di persone, i sindaci, i procuratori,
i revisori non professionisti, i consulenti
non esercenti una professione (consulenti
esterni). La normativa prevede poi in
maniera pedissequa gli adempimenti amministrativi
ai quali debba attenersi l'azienda che
intenda riconoscere ed erogare tale indennità.
La motivazione di tale previsione risiede
nella normativa fiscale che riconosce
a tale trattamento il regime della tassazione
separata (artt. 16 e 18, D.P.R. n. 917/1986)
con l'utilizzo quindi di una aliquota
media e non dell'ordinaria aliquota Irpef;
si pongono allora previsioni normative
per evitare comportamenti di carattere
elusivo. Ai fini infatti dell'applicazione
di tale regime agevolativo è previsto
che «il diritto all'indennità
risulti da atto di data certa anteriore
all'inizio del rapporto» (art. 16,
comma 1 Tuir). Si vuole così rendere
non praticabile l'eventuale intento di
attribuzione di una indennità,
con efficacia retroattiva, nell'imminenza
dell'estinzione del rapporto. L'atto di
data certa è necessario sia in
sede di prima nomina che di rinnovo della
carica o dell'incarico. Una semplice delibera
assembleare può fungere allo scopo
purché sul verbale sia apposta
una data "legale", per ottenere
la quale le modalità possono essere
rappresentate dal timbro dell'Ufficio
del Registro, dalla vidimazione alla Cancelleria
del Tribunale, dall'acquisizione di un
numero di repertorio del notaio, dalla
comunicazione all' amministratore o collaboratore
con raccomandata in plico senza busta.
Per rendere poi possibile il riconoscimento
fiscale secondo il principio di competenza
dell'accantonamento operato da parte dell'azienda,
la quota annua deve essere certa e oggettivamente
determinabile (art. 75, D.P.R. n. 917/1986).
L'indennità, i cui presupposti
sono rinvenibili nel rapporto di collaborazione,
nell'accordo tra azienda e collaboratore
e nella non continuatività della
fonte reddituale, può essere stabilita
in misura fissa, percentuale sul compenso
annuo o proporzionalmente ad alcune grandezze
del bilancio. Nella prassi l'importo destinato
alla costituzione del trattamento di fine
mandato viene sottratto dal compenso annuo
oppure accantonato in aggiunta ad esso.
Dal punto di vista fiscale la società
deduce dal reddito di impresa la quota
annua di indennità mentre per l'amministratore
o collaboratore tali quote non costituiscono
reddito. L'indennità incassata
dall'amministratore o collaboratore, erogata
al netto della ritenuta di acconto del
20%, è soggetta ad Irpef con tassazione
separata. L'Agenzia delle entrate provvederà
al ricalcolo dell'imposta con il criterio
della tassazione separata applicando l'aliquota
corrispondente al reddito medio del biennio
precedente ovvero, se più favorevole
all'amministratore, l'aliquota dell'anno
di pagamento. Dal punto di vista previdenziale
il Tfm è soggetto al contributo
previdenziale dovuto alla Gestione separata
Inps entro il massimale contributivo.
Il contributo previdenziale va calcolato
sull'importo dell'indennità al
lordo della ritenuta fiscale del 20%. |