Il trattamento di
fine rapporto (anche conosciuto come
“liquidazione”) è
la somma che viene corrisposta dal datore
di lavoro al lavoratore al termine del
rapporto di lavoro dipendente.
Il
TFR si determina accantonando per ciascun
anno di lavoro una quota pari al 6,91
% della retribuzione lorda. La retribuzione
utile per il calcolo del TFR comprende
tutte le voci retributive corrisposte
in dipendenza del rapporto di lavoro,
salvo diversa previsione dei contratti
collettivi. Gli importi accantonati
sono rivalutati, al 31 dicembre di ogni
anno, con l'applicazione di un tasso
costituito dall'1,5% in misura fissa
e dal 75% dell'aumento dell'indice dei
prezzi al consumo Istat.
Al
momento della liquidazione, il TFR è
tassato, in linea generale, con l’applicazione
dell’aliquota IRPEF media del
lavoratore nell’anno in cui è
percepito. Per la parte di TFR che si
riferisce agli anni di lavoro decorrenti
dal 1° gennaio 2001, l’amministrazione
finanziaria provvede poi a riliquidare
l’imposta, applicando l’aliquota
media di tassazione del lavoratore degli
ultimi 5 anni.
I
PRINCIPALI ELEMENTI DEL TFR
In base a quanto previsto dalla Legge
297/1982, gli elementi che distinguono
il TFR dalla retribuzione ordinaria
sono:
- La maturazione del TFR avviene per
ogni mese lavorato, o frazioni di mese
di almeno 15 giorni.
- Poiché col TFR viene differita
la corresponsione degli importi, sugli
stessi è prevista una rivalutazione
legale per preservare il valore reale
nonostante l'inflazione.
- Il TFR costituisce un credito del
lavoratore verso l'azienda ed una importante
fonte di autofinanziamento per quest'ultima.
- Il TFR non è imponibile ai
fini previdenzial, mentre fiscalmente
- trattandosi di importi relativi a
più anni di lavoro - viene sottoposto
a tassazione separata (più favorevole).
ANTICIPAZIONE SUL TFR In quanto credito,
il dipendente, con almeno 8 anni di
anzianità lavorativa presso l'azienda,
può chiedere (una sola volta)
un'anticipazione del credito maturato,
con i vincoli previsti all'art. 2120
C.C. (acquisto prima casa, interventi
sanitari straordinari ecc.).
COMPUTATI NEL CALCOLO DEL TFR:
PERMESSI
Vengono computati ai fini del TFR solo
qualora spetti una retribuzione
MALATTIA
Il periodo viene considerato come lavorato
ai fini del TFR, computando la retribuzione
normale a cui il lavoratore avrebbe
avuto diritto (art. 2120 C.C.)
MATERNITA' E PUERPERIO
Il periodo viene considerato come lavorato
ai fini del TFR, computando la retribuzione
normale a cui il lavoratore avrebbe
avuto diritto (art. 2120 C.C.)
INFORTUNIO
Il periodo viene considerato come lavorato
ai fini del TFR, computando la retribuzione
normale a cui il lavoratore avrebbe
avuto diritto (art. 2120 C.C.)
NON VENGONO COMPUTATI AI FINI DEL TFR
SERVIZIO DI LEVA
Non viene computato ai fini del TFR,
così come il servizio civile
(Corte Cost. 802/1988)
TASSAZIONE DEL TFR DALL'1/1/2001 Il
D. Lgs. 47/2000, in vigore dal 01/01/2001,
ha radicalmente modificato la tassazione
del TFR e degli importi ad esso assimilati
(come l'indennità di preavviso)
sulla base delle seguenti considerazioni:
A) Il TFR è composto da più
voci, ma la natura di una di queste
voci (la rivalutazione del TFR dell'anno
precedente) è più simile
ad una rendita finanziaria che ad una
retribuzione di prestazioni lavorative
svolte
B) Per esigenze di gettito e di omogeneità
del prelievo fiscale, il legislatore
ha ritenuto opportuno differenziare
la tassazione della rivalutazione suddetta
da quella del TFR.
C) Per non compromettere i diritti acquisiti,
la nuova forma di tassazione non deve
influire sul TFR complessivamente maturato
fino al 31/12/2000.
D) La nuova articolazione della tassazione
richiede una rimodulazione delle detrazioni
fiscali, per garantire un passaggio
"morbido" dal vecchio al nuovo
regime.