Impignorabilità e insequestrabilità delle somme accantonate
La scelta circa la destinazione del proprio TFR deve essere consapevole, perciò il primo passo da compiere è di informarsi con persone esperte in modo che possano rispondere a tutte le tue domande.

IMPIGNORABILITA' DELLE SOMME ACCANTONATE
Altra importantissima prerogativa finanziaria delle polizze rivalutabili è quella del consolidamento annuale del risultato. Il risultato conseguito dal fondo a gestione separata e retrocesso al cliente viene riconosciuto a titolo definitivo attivandosi così un meccanismo di capitalizzazione composta. Il capitale accantonato e rivalutato può allora per definizione contrattuale solo crescere, nella peggiore ma poco probabile situazione in base al rendimento minimo garantito. Dal punto di vista fiscale va sottolineato come, in conseguenza della sospensione dell'equalizzatore, al momento il regime sia quello della tassazione per cassa, consentendo al beneficiario di detenere in portafoglio una quota di imposta che solo in futuro verrà corrisposta all'Erario, ma che in questo modo rimane fruttifera con un sensibile vantaggio di carattere finanziario.
Va ancora evidenziato come le somme accantonate siano impignorabili e insequestrabili ex art. 1923 Cod. civ.; le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. Il divieto non si riferisce solo alla somma assicurata ma anche a quella proveniente dal riscatto della polizza; tale divieto opera finché le somme si trovano presso l'assicuratore, perché, dopo il pagamento, il denaro percepito dall'avente diritto si confonde nel suo patrimonio e ne segue le sorti. È dubbio se l'art. 1923 si applichi anche in caso di fallimento dell'avente diritto (contraente o beneficiario). La soluzione positiva si basa sulla disposizione dell'art. 46, 5° comma, legge fallimentare, che esclude dal fallimento le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge. Il 2° comma dell'art. 1923 Cod. civ. fa salva, rispetto ai premi pagati, la possibilità per i creditori del contraente di agire in revocatoria se ne ricorrano i presupposti (art. 2901 Cod. civ.). A tutela delle ragioni degli eredi del contraente, in caso di designazione beneficiaria fatta a titolo di liberalità, si applicano, rispetto ai premi pagati e fino a concorrenza della somma assicurata, le disposizioni sulla collazione, imputazione e riduzione delle donazioni (art. 555 e ss. Cod. civ., art. 737 e ss. Cod. civ.).
Da non confondersi l'impignorabilità e insequestrabilità, legate ad un procedimento a carattere coattivo, con invece la possibilità e facoltà da parte del contraente di costituire volontariamente in pegno la polizza per accedere ad un eventuale finanziamento bancario. Si consente così il raggiungimento della sicurezza psicologica dell'amministratore o altro beneficiario alla percezione della somma e della tutela patrimoniale svincolandola dal rischio dell'attività di impresa con la libertà dell'azienda contraente di potere ricorrere, in caso di necessità e previa valutazione della convenienza, a forme di indebitamento garantite.
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