Altra
importantissima prerogativa finanziaria
delle polizze rivalutabili è quella
del consolidamento annuale del risultato.
Il risultato conseguito dal fondo a gestione
separata e retrocesso al cliente viene
riconosciuto a titolo definitivo attivandosi
così un meccanismo di capitalizzazione
composta. Il capitale accantonato e rivalutato
può allora per definizione contrattuale
solo crescere, nella peggiore ma poco
probabile situazione in base al rendimento
minimo garantito. Dal punto di vista fiscale
va sottolineato come, in conseguenza della
sospensione dell'equalizzatore, al momento
il regime sia quello della tassazione
per cassa, consentendo al beneficiario
di detenere in portafoglio una quota di
imposta che solo in futuro verrà
corrisposta all'Erario, ma che in questo
modo rimane fruttifera con un sensibile
vantaggio di carattere finanziario.
Va ancora evidenziato come le somme accantonate
siano impignorabili e insequestrabili
ex art. 1923 Cod. civ.; le somme dovute
dall'assicuratore al contraente o al beneficiario
non possono essere sottoposte ad azione
esecutiva o cautelare. Il divieto non
si riferisce solo alla somma assicurata
ma anche a quella proveniente dal riscatto
della polizza; tale divieto opera finché
le somme si trovano presso l'assicuratore,
perché, dopo il pagamento, il denaro
percepito dall'avente diritto si confonde
nel suo patrimonio e ne segue le sorti.
È dubbio se l'art. 1923 si applichi
anche in caso di fallimento dell'avente
diritto (contraente o beneficiario). La
soluzione positiva si basa sulla disposizione
dell'art. 46, 5° comma, legge fallimentare,
che esclude dal fallimento le cose che
non possono essere pignorate per disposizione
di legge. Il 2° comma dell'art. 1923
Cod. civ. fa salva, rispetto ai premi
pagati, la possibilità per i creditori
del contraente di agire in revocatoria
se ne ricorrano i presupposti (art. 2901
Cod. civ.). A tutela delle ragioni degli
eredi del contraente, in caso di designazione
beneficiaria fatta a titolo di liberalità,
si applicano, rispetto ai premi pagati
e fino a concorrenza della somma assicurata,
le disposizioni sulla collazione, imputazione
e riduzione delle donazioni (art. 555
e ss. Cod. civ., art. 737 e ss. Cod. civ.).
Da non confondersi l'impignorabilità
e insequestrabilità, legate ad
un procedimento a carattere coattivo,
con invece la possibilità e facoltà
da parte del contraente di costituire
volontariamente in pegno la polizza per
accedere ad un eventuale finanziamento
bancario. Si consente così il raggiungimento
della sicurezza psicologica dell'amministratore
o altro beneficiario alla percezione della
somma e della tutela patrimoniale svincolandola
dal rischio dell'attività di impresa
con la libertà dell'azienda contraente
di potere ricorrere, in caso di necessità
e previa valutazione della convenienza,
a forme di indebitamento garantite.
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