Una
delle soluzioni praticabili e percorribili
dalle società è quella di
stipulare una specifica polizza assicurativa
al fine di accantonare l'indennità
di fine mandato a beneficio degli Amministratori,
dei Consiglieri di amministrazione, dei
Sindaci, dei Revisori e in generale di
tutti coloro che partecipano all'attività
con un rapporto di collaborazione. Il
mercato assicurativo ha infatti sviluppato
nel tempo una expertise ad hoc per soddisfare
tale tipo di esigenza del mondo imprenditoriale
confezionando tipologie di prodotto "dedicate".
L'obiettivo è quello di consentire
all'azienda di precostituire le fonti
dei propri impegni finanziari futuri godendo
al contempo degli atout assicurativi in
fase di rivalutazione e costruendo nei
confronti dei propri collaboratori un
figurativo ritorno d'immagine. Il contraente
è l'azienda, la polizza è
sottoscrivibile da tutte le società
di capitali (Spa, Saa, Srl) e società
di persone (Snc e Sas); assicurati e beneficiari
sono gli Amministratori o i soggetti rientranti
nel disposto di cui all'ari. 49, 2°
comma Tuir. Si rammenta che per la sua
stessa natura di strumento strutturato
sulla copertura del rischio demografico
la polizza assicurativa richiede che la
figura dell'assicurato sia configurata
da una persona fisica; differente è
il discorso invece del beneficiario che
può essere anche una persona giuridica,
con la possibile distinzione delle figure
contrattuali del beneficiario caso vita
da quella del beneficiario caso morte.
Le polizze per l'accantonamento del trattamento
di fine mandato sono strutturate nella
versione del premio unico con un unico
versamento all'atto della sottoscrizione
del contratto assicurativo, facendo però
salva la facoltà di effettuare
versamenti estemporanei, cioè non
rientranti in un piano programmato. Si
vuole in tal modo garantire una struttura
flessibile che non impatti in maniera
negativa e vessatoria sul fabbisogno finanziario
corrente dell'azienda. Altra versione
rinvenibile è quella delle polizze
a premio ricorrente; anche in questo caso
l'obiettivo è quello di consentire
all'azienda contraente di modellare sulle
proprie esigenze finanziarie la polizza.
Le polizze a premio ricorrente si distinguono
infatti da quelle più diffuse definite
«a premio periodico» per la
non obbligatorietà del versamento
dell'intero piano. E come se piuttosto
si confezionasse un programma previdenziale
costituito da una sequenza di premi unici
che ricorrono nel tempo. Il contraente,
che è il dominus del rapporto assicurativo,
può, almeno 30 giorni prima di
ogni ricorrenza periodica (annuale in
genere, ma talvolta anche semestrale,
trimestrale e mensile) richiedere la modifica
della frequenza dei premi, dell'importo
degli stessi sia in aumento che in diminuzione.
E poi possibile sospendere i versamenti
senza l'obbligo di riattivarli, mantenendo
il regime fruttifero di quanto versato.
Dal punto di vista fiscale i premi versati
nella polizza Tfm sono interamente deducibili
dal reddito di impresa. |